Come ogni atto amministrativo, anche il
bando di concorso può essere sottoposto al vaglio del Giudice Amministrativo (T.A.R.
Tribunale Amministrativo Regionale) per chiederne l’annullamento nel caso in cui siano
presenti vizi di legittimità. I vizi dell’atto amministrativo
presi in considerazione dal Giudice
Amministrativo sono sostanzialmente tre: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge.
Nel caso in cui il TAR, su richiesta
degli aventi interesse accerta che un atto amministrativo presenta anche uno solo dei vizi
predetti procede ad annullare l’atto amministrativo. L’annullamento inficia l’atto
amministrativo ab origine nel senso che è come se l’atto amministrativo non fosse mai stato
emesso, con la conseguenza che tutti gli eventuali atti amministrativi di cui l’atto
annullato è presupposto vengono a cadere. Quindi se viene annullato
il bando di concorso, tutti gli atti
conseguenti (prove, graduatorie, ecc.) vengono annullati.
Nel caso che ci interessa, esaminando
il bando di concorso “indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria
di I e II grado” (Decreto Ministeriale n. 82 del 24/9/2012) si riscontrano alcuni vizi di legittimità
(sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di
potere).
Per tale ragione è stato predisposto
un ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso
indetto con il citato DM 82/2012.
I motivi di ricorso, in sintesi sono i
seguenti:
I
E’ illegittimo bandire un concorso in
presenza di una graduatoria ancora valida di un precedente concorso. Il Consiglio di Stato ha
recentemente statuito che è illegittima la delibera con la quale
una P.A. indice un concorso pubblico,
piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso per la copertura dei posti banditi, nel
caso in cui la stessa graduatoria sia stata in precedenza utilizzata per la copertura di altri
posti e la scelta di procedere per gli ulteriori posti con un nuovo concorso non trovi alcuna ragionevole
giustificazione, ponendosi in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria. Inoltre
l’Amministrazione deve sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto,
tra l’altro, delle ragioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e del sacrificio loro
imposto. Nel caso in esame non c’è alcuna
motivazione nel bando circa la necessità, appunto, di procedere a un nuovo concorso in presenza di
graduatorie ancora efficaci e di fatto utilizzate per le immissioni in ruolo.
II
Secondo l’art. 97 della Costituzione
la pubblica amministrazione deve agire con efficienza ed imparzialità. Pertanto escludere senza
motivo da un concorso alcune categorie di soggetti rispetto ad altre viola questo basilare principio
costituzionale. L’esclusione degli insegnanti di ruolo (con contratto a tempo indeterminato) viola
tale principio.
III
Viola il principio suddetto di
imparzialità l’esclusione di alcuni soggetti solo perché hanno conseguito la laurea dopo una certa
data.
IV
Viola il principio di efficienza
l’impegno di spesa derivante dal concorso (commissioni, materiale, spese vive, ecc.) in assenza di una
valida motivazione (vedi punto I)
V
Viola la legge imporre il superamento
di un punteggio nel test preselettivo pari a 35/50 (7/10) invece che 30/50 (6/10).
VI
E’ discriminatorio (art. 97 Cost.)
escludere dal concorso i docenti di sostegno in quanto considerati inseriti non in una classe di concorso
autonoma ma in un elenco aggiuntivo.
VII
L’atto preliminare con il quale sono
stati individuati i posti da mettere a concorso non tiene conto dei dati numerici relativi ai
pensionamenti. Non c’è corrispondenza e proporzione tra i pensionamenti e i posti messi a
concorso.
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