martedì 30 ottobre 2012

Sintesi dei motivi ricorso avvocato Nobile

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Come ogni atto amministrativo, anche il bando di concorso può essere sottoposto al vaglio del Giudice Amministrativo (T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale) per chiederne l’annullamento nel caso in cui siano presenti vizi di legittimità. I vizi dell’atto amministrativo presi in considerazione dal Giudice Amministrativo sono sostanzialmente tre: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge. 

Nel caso in cui il TAR, su richiesta degli aventi interesse accerta che un atto amministrativo presenta anche uno solo dei vizi predetti procede ad annullare l’atto amministrativo. L’annullamento inficia l’atto amministrativo ab origine nel senso che è come se l’atto amministrativo non fosse mai stato emesso, con la conseguenza che tutti gli eventuali atti amministrativi di cui l’atto annullato è presupposto vengono a cadere. Quindi se viene annullato il bando di concorso, tutti gli atti conseguenti (prove, graduatorie, ecc.) vengono annullati.

Nel caso che ci interessa, esaminando il bando di concorso “indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado” (Decreto Ministeriale n. 82 del 24/9/2012) si riscontrano alcuni vizi di legittimità (sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di
potere).

Per tale ragione è stato predisposto un ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso indetto con il citato DM 82/2012.

I motivi di ricorso, in sintesi sono i seguenti: 

I
E’ illegittimo bandire un concorso in presenza di una graduatoria ancora valida di un precedente concorso. Il Consiglio di Stato ha recentemente statuito che è illegittima la delibera con la quale una P.A. indice un concorso pubblico, piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso per la copertura dei posti banditi, nel caso in cui la stessa graduatoria sia stata in precedenza utilizzata per la copertura di altri posti e la scelta di procedere per gli ulteriori posti con un nuovo concorso non trovi alcuna ragionevole giustificazione, ponendosi in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria. Inoltre l’Amministrazione deve sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto, tra l’altro, delle ragioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e del sacrificio loro imposto. Nel caso in esame non c’è alcuna motivazione nel bando circa la necessità, appunto, di procedere a un nuovo concorso in presenza di graduatorie ancora efficaci e di fatto utilizzate per le immissioni in ruolo. 

II
Secondo l’art. 97 della Costituzione la pubblica amministrazione deve agire con efficienza ed imparzialità. Pertanto escludere senza motivo da un concorso alcune categorie di soggetti rispetto ad altre viola questo basilare principio costituzionale. L’esclusione degli insegnanti di ruolo (con contratto a tempo indeterminato) viola tale principio. 

III
Viola il principio suddetto di imparzialità l’esclusione di alcuni soggetti solo perché hanno conseguito la laurea dopo una certa data. 

IV
Viola il principio di efficienza l’impegno di spesa derivante dal concorso (commissioni, materiale, spese vive, ecc.) in assenza di una valida motivazione (vedi punto I) 

V
Viola la legge imporre il superamento di un punteggio nel test preselettivo pari a 35/50 (7/10) invece che 30/50 (6/10). 

VI
E’ discriminatorio (art. 97 Cost.) escludere dal concorso i docenti di sostegno in quanto considerati inseriti non in una classe di concorso autonoma ma in un elenco aggiuntivo. 

VII
L’atto preliminare con il quale sono stati individuati i posti da mettere a concorso non tiene conto dei dati numerici relativi ai pensionamenti. Non c’è corrispondenza e proporzione tra i pensionamenti e i posti messi a concorso.

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